In tema di rifiuto di atti d’ufficio, non è configurabile il delitto previsto dall’art. 328, comma 1, c.p. qualora il pubblico ministero ometta di acquisire e depositare, nel procedimento di propria competenza, documentazione proveniente da un diverso procedimento penale, trattandosi di attività integrativa di indagine rimessa alla sua valutazione discrezionale.
In particolare, l’art. 430, comma 1, c.p.p. attribuisce al pubblico ministero la facoltà, e non l’obbligo, di svolgere attività integrativa di indagine, mentre l’obbligo di immediato deposito della relativa documentazione, previsto dal secondo comma, sorge soltanto successivamente alla decisione di procedere a tale attività.
Ne consegue che il pubblico ministero titolare del procedimento conserva un autonomo potere di valutazione in ordine alla rilevanza, pertinenza, genuinità e utilità degli atti trasmessi da altro magistrato, non essendo tenuto alla loro automatica acquisizione e al conseguente deposito.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 328 c.p., è inoltre necessario che sussista un rifiuto consapevole di compiere un atto oggettivamente doveroso e indifferibile, non essendo sufficiente una condotta genericamente negligente o una valutazione discrezionale eventualmente non condivisibile.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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